Deepfake, intelligenza artificiale e tutela penale: il nuovo art. 612-quater c.p.
Con la legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie: l’art. 612-quater c.p., dedicato alla illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La stessa legge si colloca nel più ampio quadro di adeguamento interno ai principi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), richiamato espressamente già dall’art. 1 della legge. (Normattiva)
L’intervento legislativo nasce dalla considerazione che l’intelligenza artificiale è una delle grandi opportunità del nostro tempo, ma anche una delle sue nuove aree di rischio. La legge n. 132 del 2025 nasce proprio da questa esigenza di equilibrio: valorizzare le potenzialità positive dell’innovazione, senza ignorare la capacità dell’IA di mettere nelle mani di chiunque strumenti sempre più sofisticati di manipolazione della realtà.
Oggi immagini, video e voci artificiali possono essere creati con estrema facilità e con un grado di credibilità sempre più elevato. A ciò si aggiunga la forza diffusiva, già enorme, delle piattaforme social e digitali, che consentono a contenuti falsi di propagarsi in modo rapido, capillare e difficilmente controllabile.
È in questo scenario che si colloca la riforma del 2025: un primo approdo normativo che prende atto dei benefici dell’intelligenza artificiale, ma anche del suo possibile impiego come strumento di offesa, manipolazione e lesione della persona.
Per la prima volta, il diritto penale italiano prende di mira in modo specifico la diffusione non consensuale di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA, purché tali contenuti siano idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità e causino un danno ingiusto alla persona offesa. Il testo normativo, punisce chi “cede, pubblica o altrimenti diffonde” tali contenuti senza consenso, prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni.
L’elemento oggettivo della fattispecie: non ogni falso creato con IA integra reato
Il nuovo art. 612-quater non criminalizza in modo indiscriminato qualsiasi contenuto artificiale. La norma richiede alcuni elementi precisi:
- la presenza di immagini, video o voci falsificati o alterati;
- l’uso di un sistema di intelligenza artificiale;
- la mancanza del consenso della persona interessata alla diffusione;
- la concreta idoneità del contenuto a ingannare circa la sua autenticità;
- il verificarsi di un danno ingiusto alla persona.
Questo significa che il cuore della fattispecie non è la mera falsità del contenuto, ma la sua capacità offensiva nei confronti della persona. In altri termini, la norma colpisce la lesione concreta dell’identità, della reputazione, della libertà morale e dell’autodeterminazione individuale, non la semplice manipolazione tecnologica in sé. Questa chiave di lettura è coerente anche con l’impostazione sistematica che colloca il nuovo reato tra i delitti contro la persona e, più precisamente, tra quelli contro la libertà morale.
Le ragioni per l’introduzione del nuovo reato
Negli ultimi anni i sistemi di IA generativa hanno reso estremamente semplice creare contenuti audiovisivi apparentemente autentici: falsi video, falsi audio, immagini manipolate, simulazioni realistiche della voce o del volto di una persona. L’abbattimento delle barriere tecniche ha aumentato enormemente il rischio di abusi: dalla diffusione di materiale sessualmente denigratorio alla delegittimazione pubblica, dalla vendetta privata alla pressione psicologica, fino a possibili ricadute in ambito economico e professionale. Proprio per questo la legge n. 132/2025 ha introdotto, accanto al nuovo art. 612-quater, anche altre modifiche penali legate all’uso dell’intelligenza artificiale.
Le altre novità penali della legge n. 132/2025
La riforma non si limita al nuovo reato. Secondo il testo della legge, sono state introdotte anche ulteriori modifiche di rilievo:
- una nuova aggravante comune all’art. 61 c.p. per i fatti commessi mediante impiego di sistemi di IA quando ciò abbia costituito mezzo insidioso, ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato;
- un aggravamento sanzionatorio per il delitto di cui all’ 294 c.p. quando l’inganno sia posto in essere mediante IA;
- un incremento di pena per l’aggiotaggio ex art. 2637 c.c. se commesso mediante IA;
- una nuova previsione in materia di diritto d’autore all’art. 171 l. n. 633/1941;
- un aggravamento sanzionatorio in materia di abuso del mercato all’art. 185 TUF se il fatto è commesso mediante IA.
L’intelligenza artificiale non è trattata dal legislatore come un tema solo tecnologico, ma come uno strumento che, in presenza di determinate modalità d’uso, può accrescere l’insidiosità della condotta e quindi la gravità penale del fatto.
Il rapporto con il “revenge porn” e con gli altri reati già esistenti
Uno dei profili più interessanti riguarda il rapporto tra il nuovo art. 612-quater e il già noto art. 612-ter c.p. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
La differenza maggiore sta nel fatto che l’art. 612-ter riguarda immagini o video reali, a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. L’art. 612-quater, invece, riguarda contenuti falsificati o alterati con IA, anche non necessariamente sessuali, purché idonei a ingannare e dannosi per la persona. In molti casi i confini potranno essere delicati, la qualificazione giuridica dovrà essere valutata caso per caso, anche alla luce di eventuali concorsi con diffamazione, sostituzione di persona, stalking o altri delitti contro la persona.
Il tema decisivo del “danno ingiusto”
Sul piano interpretativo, uno dei nodi centrali sarà la prova del danno ingiusto. La norma non si limita al danno patrimoniale: il pregiudizio può investire la reputazione, la serenità personale, le relazioni familiari o professionali, la libertà di autodeterminazione, la sfera sessuale o l’equilibrio psicologico della vittima.
Il danno, seppur di ampio respiro, non può essere semplicemente presunto in astratto, ma deve emergere in concreto.
È probabile che, nella prassi, esso venga dimostrato attraverso molteplici fonti: testimonianze, messaggi, documentazione medica o psicologica, tracciabilità della diffusione online, perdita di opportunità lavorative, mutamenti delle abitudini di vita o altri indici concreti.
Procedibilità: querela, ma con eccezioni
Il nuovo art. 612-quater è, in linea generale, punibile a querela della persona offesa.
Non sono previsti 6 mesi di tempo, come per il revenge porn o per gli atti persecutori, ma il termine ordinario di 3 mesi. La legge prevede la procedibilità d’ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio oppure quando è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. Si tratta di una scelta coerente con la natura personalissima del bene leso, ma temperata dall’esigenza di tutela rafforzata nelle ipotesi più sensibili.
Un’ultima osservazione: la nozione di “sistema di intelligenza artificiale”
La legge n. 132/2025 richiama il quadro europeo, e quindi si collega alla definizione di sistema di IA contenuta nell’AI Act, il regolamento UE 2024/1689, rinviando all’art. 3, § 1, n. 1 del meddeesimo che, a sua volta, definisce il “sistema di intelligenza artificiale” come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».
La definizione risulta più ampia di quella strettamente intesa per “intelligenza artificiale”.
Resta il fatto che sarà centrale, nei futuri procedimenti, anche il tema della qualificazione tecnica dello strumento usato: non ogni software di editing sarà automaticamente “intelligenza artificiale” in senso penalmente rilevante, e non ogni manipolazione sarà sufficiente a integrare la nuova fattispecie. Proprio per questo, nei processi che verranno, saranno decisive non solo la prova tecnica sulla capacità ingannatoria, ma anche sulla modalità operativa utilizzata per la realizzazione del contenuto.
Una materia destinata a crescere
L’introduzione dell’art. 612-quater c.p. segna l’ingresso esplicito del diritto penale italiano nell’area dei deepfake offensivi e delle manipolazioni digitali. È prevedibile che la futura giurisprudenza sarà chiamata a precisare i confini della fattispecie, soprattutto con riguardo alla nozione di sistema di intelligenza artificiale, alla prova del danno e al rapporto con le altre figure di reato. Il quadro normativo europeo, richiamato dalla stessa legge, sarà un riferimento importante anche per questa evoluzione interpretativa.
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